In un parere disponibile all’interno dell’archivio ARAN si forniscono alcune indicazioni sulla possibilità di fruire dei riposi compensativi, anche ad ore, in caso di lavoro straordinario.
Si ricorda che il lavoro “straordinario”, regolato dal Codice Civile e dal Decreto Legislativo 66/2003, si considera quello svolto oltre il normale orario di lavoro.
La legge stabilisce che l’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, demandando alla contrattazione collettiva la possibilità di definire una durata inferiore.
Invece, quando si parla di riposi compensativi si intende la facoltà di permettere al dipendente di non andare a lavorare per uno o più giorni (a seconda dei casi) allo scopo di recuperare le ore di riposo perse durante il periodo festivo.
Maggiori informazioni sull’argomento sono disponibili qui.
Il parere dell’ARAN che analizziamo oggi si occupa di fornire alcune delucidazioni su queste casistiche.
Un dipendente che abbia svolto lavoro straordinario, ove opti per tale soluzione in luogo del pagamento del trattamento economico, può fruire anche ad ore dei riposi compensativi corrispondenti alla durata delle prestazioni straordinarie effettivamente rese? Ove tale soluzione sia possibile, le ore di riposo compensativo fruite devono essere conteggiate nelle 36 ore di permesso breve, di cui all’art.20 del CCNL del 6.7.1995 oppure non esistono limiti in materia?
Il dipendente può certamente richiedere la fruizione di riposi compensativi, quantitativamente equivalenti alla durata delle prestazioni straordinarie, in luogo del relativo compenso economico.
In materia comunque valgono le seguenti regole:
Da tale ricostruzione, quindi, non emergono ostacoli alla fruizione ad ore del riposi compensativi corrispondenti alle ore di lavoro straordinario prestate dal dipendente e da questi richiesti in alternativa al pagamento del relativo compenso, purché come sopra detto siano garantite le esigenze organizzative.
Giova, infine, evidenziare che non esiste alcun collegamento, diretto o indiretto, tra la fruizione dei riposi compensativi delle ore di lavoro straordinario effettuate e la disciplina dei permessi brevi dell’art.20 del CCNL del 6.7.1995, trattandosi di istituti del tutto diversi nei presupposti e nella regolamentazione.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it